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Si avvicina la scadenza per aderire al “Servizio di consultazione e scarico del file XML della fattura elettronica” offerto dall’Agenzia delle Entrate.

A Novembre 2018 il Garante della Privacy sanciva “l’illegittimità del trattamento generalizzato della totalità dei dati contenuti nella fattura elettronica per un periodo pluriennale” senza il consenso dell’interessato. L’Agenzia delle Entrate ha recepito queste indicazioni proponendo un meccanismo di archiviazione delle fatture diversificato in presenza o meno di consenso del contribuente.

Cosa succederà?

Il “Servizio di consultazione e scarico del file XML della fattura elettronica” rende disponibili gli XML delle fatture emesse e ricevute fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione via SdI delle fatture. Secondo le Regole Tecniche del 30 aprile 2018 integrate dai provvedimenti del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019 e del 30 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate procederà ad eliminare i file XML delle fatture entro i 60 giorni successivi, conservando solo i “dati fattura”.

In merito alla scadenza, i dati fattura conservati in un documento pdf formato A3 sono: il contenuto obbligatorio della fattura secondo quanto stabilito dall’art. 21 DPR 633/1972; i dati per disposizioni tributarie, come la targa dell’automezzo per il rimborso accise e i dati finalizzati a garantire il transito attraverso lo SdI, come idFile.

Nello specifico, l’allegato B al provvedimento 30 aprile 2018 mostra il dettaglio dei dati trattenuti:
anagrafici, inclusi quelli del terzo emittente o di fatture elettroniche emesse dal cessionario – committente;
quantitativi, quali importi, ritenuta, divisa, bollo e cassa di previdenza;
relativi all’ordine d’acquisto, al contratto, alle fatture, ai SAL, ai DDT e ai dati del trasporto;
delle linee di dettaglio, fra cui codice articolo;
“altri dati gestionali” utilizzati per l’abbattimento automatico delle fatture elettroniche.

Dopo la scadenza, in assenza di adesione al servizio dell’Agenzia delle Entrate vengono cancellati quei dati qualitativi contenenti informazioni descritte nelle sezioni “Descrizione” e “Causale”.

Non è un servizio di conservazione

Questo servizio non funge da tool di conservazione dell’Agenzia delle Entrate dopo la scadenza per aderire al servizio. La conservazione a norma dei file in formato elettronico, rilevanti ai fini fiscali, è un procedimento attraverso il quale si certifica la creazione e la non deteriorabilità del documento. Ciò è possibile con l’apposizione di firma digitale, marca temporale e rispetto dei requisiti (DM del 14 giugno 2014).

In altre parole, si tratta di una procedura informatica mirata ad equiparare la validità di un documento informatico a quella dell’originale cartaceo. Dunque, la funzione principale della conservazione sostitutiva è conferire validità legale a documenti come i libri sociali ed i registri contabili e fiscali. Per avere valenza legale la documentazione deve essere processata secondo un iter basato su parametri stabiliti dalla legge italiana.

Per consultazione e scarico delle fatture, invece, si intende un sistema da cui verificare il flusso di dati via SdI e accedere alle copie delle fatture. In tal senso, è possibile usufruire contemporaneamente del servizio di consultazione e di conservazione.