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Dal 1° gennaio 2020 lo scontrino è elettronico e i suoi dati vengono comunicati all’Agenzia delle entrate. Cos’è e cosa sapere.

La scelta di digitalizzare i processi aziendali si sta diffondendo in Italia, soprattutto dal 1° gennaio 2019, con l’introduzione della fattura elettronica, che costituisce parte integrante degli obiettivi dell’Agenzia Digitale europea. L’emissione di questo documento, nei rapporti B2B e B2C, prevede l’adozione del formato XML, già in uso per la Fattura PA, e la scelta di un intermediario in outsourcing nella trasmissione dei file allo SdI dell’AdE.

Si tratta, pertanto, di un file con modalità di emissione, gestione, archiviazione e conservazione sostitutiva del tutto telematiche con riferimento temporale grazie alla marcatura temporale e alla firma digitale.

Tuttavia, nel 2019 oltre alle fatture gli scontrini – dallo scorso luglio – sono elettronici per incentivare i pagamenti digitali e la tracciabilità degli adempimenti fiscali.

Intervenire, in tal senso, significa avere obiettivi di modernizzazione, riduzione dei costi e riforma del processo tributario grazie alla digitalizzazione della fattura e dello scontrino.

Quali sono le particolarità di uno scontrino?

Con l’entrata in vigore del c.d. “scontrino elettronico”, gli operatori economici tenuti all’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale devono trasmettere quotidianamente all’Agenzia delle entrate i dati sugli incassi giornalieri.

Per adempiere a questa richiesta, è necessario dotarsi di registratori di cassa telematici o utilizzare il servizio dell’Agenzia delle entrate sul portale Fatture e Corrispettivi.

Il nuovo obbligo è in vigore dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari 2018 pari o superiore a 400.000 euro. Per tutti gli altri, invece, la decorrenza è prevista a partire dal 1° gennaio 2020.

Rimangono esclusi dalla normativa sull’emissione di questo documento, i soggetti che ad oggi non sono chiamati a certificare gli incassi. Alcuni esempi sono i seguenti: tabaccai, giornalai, venditori di prodotti agricoli o chi presta servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di trasporto pubblico collettivo.

La digitalizzazione dei corrispettivi non prevede la ricezione di uno scontrino cartaceo, bensì di un documento commerciale cartaceo o inviato via e-mail, prova per resi e garanzie.

Per ulteriori informazioni, stay tuned!