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In Italia il Documento di Trasporto (DdT) accompagna le merci durante il trasporto e documenta il passaggio dal cedente al cessionario.

Normativa di riferimento

Il DPR 472/96 ha abrogato il precedente DPR 627/78, che aveva recepito la Sesta Direttiva comunitaria 77/388/CEE e ha introdotto l’uso del Documento di Trasporto (DdT) in sostituzione della Bolla di Accompagnamento merci.

Aspetti funzionali

Il DdT ha vari scopi, di cui i principali sono:
Consentire l’identificazione ed il controllo delle merci durante il trasporto, sia agli operatori logistici coinvolti sia alle autorità preposte. Tuttavia, tale controllo può essere effettuato sulla base di un documento equipollente, quali Lettera di Vettura, CMR, Scheda di Trasporto, Distinta di Carico;
Documentare l’avvenuto trasferimento delle merci a vario titolo (vendita, visione, deposito, lavorazione);
Giustificare la fatturazione differita, in quanto documento attestante l’effettuazione dell’operazione.

La consegna avviene presso la sede indicata dal cessionario e la spedizione può essere organizzata ed effettuata dal mittente, dal destinatario o da un operatore logistico (corriere, spedizioniere). Le condizioni di resa, che a livello internazionale si definiscono INCOTERMS, definiscono responsabilità, costi e obblighi riferibili ai singoli soggetti coinvolti nella transazione di merci.

La prassi consolidata richiede la firma del vettore e/o del destinatario su una copia del Documento di Trasporto, a titolo di convalida dell’avvenuta consegna. Anche su questo tema l’evoluzione e le interpretazioni più recenti della normativa consentono di adottare soluzioni alternative, soprattutto in ottica digitalizzazione.


Infine, occorre sottolineare che il Documento di Trasporto è soggetto a specifici obblighi di conservazione (articolo 39, DPR n. 633/72). Questa normativa rimanda all’articolo 22 del DPR n. 600/73, secondo il quale la documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al termine di accertamento del periodo di imposta.

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Elementi caratterizzanti

L’articolo 1 co. 3 della normativa DPR n. 472/1996 non prevede particolari formati, però stabilisce specifiche informazioni da indicare:
Generalità del cedente, incluso il numero di Partita IVA;
Generalità del cliente, incluso il numero di Partita IVA;
Numero e data del documento: il DdT può indicare più numerazioni in base ai luoghi di emissione. Di conseguenza, il numero progressivo può non specificare l’ulteriore compilazione del Documento di Trasporto da parte del soggetto che lo emette, ma solo della filiale da cui viene trasferita la merce;
Descrizione della merce;
Indicazione delle quantità trasportate e relativo peso;
Causale della spedizione;
Generalità del vettore e dei corrieri nel caso di merci particolari;
Data di effettuazione del trasporto, che non necessariamente coincide con quella di emissione del Ddt.

Valgono come DdT anche la nota di consegna, la polizza di carico (Bill of Landing) o altri documenti equivalenti, purché contengano gli elementi sopra citati (C.M. 225/E/1996).

Per quanto riguarda le cessioni intracomunitarie, il DdT può essere emesso sia per avvalersi della fatturazione differita sia a dimostrazione della cessione. Viene utilizzato anche per la movimentazione di merci a titolo non oneroso verso Paesi aderenti alla Comunità europea.

Infine, a partire dal 1° gennaio 2018, in dogana in sostituzione delle procedure aeree e marittime previste dal Regolamento del. trans. UE 34/2016, è obbligatorio il Documento di Trasporto Elettronico (ETD – Eletronic Transport Document). Per poterlo emettere, le aziende devono presentare domanda all’Ufficio doganale della Direzione Centrale.

Per ulteriori approfondimenti, stay tuned!